In particolare, la Cancelleria vescovile:


  1. a)cura la redazione (direttamente o indirettamente, con la collaborazione di altri Uffici o Servizi) degli atti di Curia (cfr. can. 474), salvo che secondo le indicazioni del Moderator Curiae, risultino di competenza di altri Organismi di Curia; li presenta alla firma del Vescovo e dell’Ordinario diocesano; ne cura il perfezionamento, sotto il profilo della formalizzazione giuridica, insieme agli altri documenti ufficiali provenienti dall’Ordinario diocesano mediante apposizione del sigillo di Curia (di cui la Cancelleria è custode), datazione, inserzione nel protocollo generale e, per gli atti di Curia, controfirma a opera del Cancelliere;

  2. b)riceve informazioni degli atti di Curia che, sono formalizzati giuridicamente sotto la responsabilità di altri officiali di Curia e informa di essi il Moderator Curiae;

  3. c)predispone quanto necessario per la pubblicazione degli atti di Curia e degli altri documenti di interesse nel Monitore Diocesano, organo ufficiale della Curia Vescovile.

« Predisposizione degli atti di Curia »